Il 18 luglio 2022 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Europeo il testo del Digital Markets Act, che ora attende solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Digital Markets Act, noto anche come DMA, nella sua forma più abbreviata, avrà l’obiettivo fondamentale di disciplinare il ruolo all’interno dei mercati digitali dei c.d. gatekeeper, ossia dei soggetti che si occupano di gestire piattaforme e servizi strategici che collegano in via diretta consumatori e aziende. Questo al fine di creare una concorrenza più leale per le imprese digitali, stimolare l’innovazione del settore e proteggere i consumatori.
La regolamentazione del ruolo dei c.d. gatekeeper consentirà, nelle intenzioni del legislatore europeo, di tutelare la concorrenza nel settore dei mercati digitali, secondo un approccio nuovo rispetto a quello proprio della previgente normativa, che include inversioni dell’onere della prova, norme applicabili ex ante, e specifici obblighi modulati sulle caratteristiche dei gatekeeper, come l’obbligo di garantire l’interoperabilità dei servizi di terzi e la portabilità dei dati generati sui propri dispositivi e piattaforme.
Ivan Bartoš, vice primo ministro per la Digitalizzazione e ministro dello Sviluppo regionale al Consiglio Europeo, ha affermato che “Con l’adozione definitiva della legge sui mercati digitali, le grandi piattaforme online saranno finalmente responsabili delle loro azioni. L’UE cambierà così lo spazio online in tutto il mondo. I gatekeeper cui si riferisce la legge sui mercati digitali sono onnipresenti; tutti noi utilizziamo i loro servizi quotidianamente. Tuttavia, il loro potere cresce in misura tale da incidere negativamente sulla concorrenza. Grazie alla legge sui mercati digitali garantiremo una concorrenza leale online, una maggiore convenienza per i consumatori e nuove opportunità per le piccole imprese”.
Il DMA va a collocarsi all’interno di un quadro normativo più complesso dedicato ai servizi digitali, che rappresenta la risposta europea alla necessità di regolamentare, in ogni suo aspetto rilevante, lo spazio digitale, a tutela di tutti gli utenti – sia commerciali che privati.
Il testo del DMA entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Digital Markets Act: i principali obblighi per i gatekeeper
Sinteticamente, il DMA prevede in capo alle grandi piattaforme digitali una serie di obblighi. Come riportato nel comunicato ufficiale del Consiglio Europeo[1], i gatekeeper dovranno garantire una serie di diritti ai propri utenti, tra cui:
- rendere l’annullamento dei servizi in abbonamento sulle piattaforme semplici quanto l’acquisto dell’abbonamento medesimo;
- garantire l’interoperabilità delle funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea, al fine di consentire agli utenti di scambiare messaggi, inviare messaggi vocali o file attraverso diverse applicazioni di messaggistica, senza che ciò costituisca al contempo un pregiudizio per la sicurezza delle conversazioni;
- consentire agli utenti commerciali l’accesso ai loro dati di prestazione marketing o pubblicitaria sulla piattaforma;
- informare la Commissione europea in merito alle acquisizioni e fusioni realizzate.
L’interoperabilità con i servizi di terzi e la portabilità dei dati dovranno essere rese in via del tutto gratuita.
I social media, gli app store e i motori di ricerca, poi, dovranno applicare condizioni contrattuali eque, ragionevoli e non discriminatorie alle società terze che usufruiscono delle proprie piattaforme. Parimenti, i sistemi operativi dovranno consentire l’installazione di app store alternativi, seppur nel rispetto dei dovuti requisiti di sicurezza informatica.
Parimenti, si prevedono in capo ai gatekeeper numerosi divieti. Più nel dettaglio, il testo impedisce alle piattaforme destinatarie di:
- classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli di altri operatori del mercato (c.d. autoagevolazione);
- preinstallare determinate applicazioni o software o impedire agli utenti di disinstallare facilmente tali applicazioni o software;
- imporre l’installazione dei software più importanti (ad esempio i browser web) per impostazione predefinita all’installazione del sistema operativo;
- imporre condizioni inique agli utenti commerciali delle piattaforme;
- impedire agli sviluppatori di utilizzare piattaforme di pagamento di terzi per la vendita di applicazioni;
- riutilizzare, ai fini di un altro servizio, i dati personali raccolti nel corso di un servizio;
- ricorrere a pratiche di vendita aggregata (come, ad esempio, la vendita di articoli diversi all’interno di un medesimo pacchetto).
Il termine previsto per provvedere all’adeguamento della propria infrastruttura, per tutti i gatekeeper, è di sei mesi, e dovranno essere i medesimi gatekeeper a dimostrare la propria conformità al regolamento, contrariamente a quanto si prevede nella normativa antitrust tradizionale.
Anche le sanzioni previste dal DMA sono di assoluto rilievo: nel caso in cui non sia dimostrata la conformità agli obblighi previsti dal testo normativo, le sanzioni possono arrivare fino al 10% del fatturato annuo globale della società, o al 20% nel caso in cui le violazioni siano ripetute. Alle sanzioni economiche si possono affiancare sanzioni amministrative, come il divieto di porre in essere acquisizioni.
Nel caso in cui vi sia una “inosservanza sistematica” del DMA da parte di un gatekeeper, ossia se lo stesso viola il regolamento almeno tre volte nell’arco di otto anni, è data facoltà alla Commissione europea di avviare un’indagine di mercato e, ove necessario, imporre rimedi comportamentali o strutturali alla società.
Chi sono i gatekeeper
Più nello specifico, nella definizione di gatekeeper rientrano tutte le piattaforme online (servizi di intermediazione, di advertising e pubblicità online, motori di ricerca, social media, piattaforme di condivisione video, messaggistica, browser web, assistenti virtuali, sistemi operativi) che soddisfano i seguenti criteri:
- ha una forte posizione economica, un impatto significativo sul mercato interno ed è attiva in più paesi dell’UE;
- ha una forte posizione di intermediazione, il che significa che collega una vasta base di utenti a un gran numero di aziende;
- ha (o sta per avere) una posizione radicata e duratura nel mercato, il che significa che è stabile nel tempo se la società ha soddisfatto i due criteri di cui sopra in ciascuno degli ultimi tre esercizi.
A detti criteri di natura qualitativa si affiancano, poi, criteri quantitativi:
- fatturato annuo di almeno 7,5 miliardi di euro;
- capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro;
- almeno 45 milioni di utenti finali mensili attivi;
- almeno 100mila utenti commerciali con sede in UE;
- controllo di almeno un’altra piattaforma di servizi.
Note
- https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/07/18/dma-council-gives-final-approval-to-new-rules-for-fair-competition-online/ ↑