Roberto Garavaglia
Nel nostro precedente articolo sullo stesso tema lo avevamo ipotizzato, e quando (novelle pizie!) suggerivamo di considerare gli effetti di una vacatio legis[1], non sbagliavamo. Allo stato attuale, infatti, il quadro normativo resta ambiguo e non è possibile formulare certezze sull’obbligo rinviato al 30 giugno di dotarsi di POS, in assenza di un nuovo regolamento attuativo che faccia chiarezza.
Ma procediamo con ordine.
Con il decreto interministeriale del 27 gennaio 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), aveva emanato un provvedimento di attuazione per quanto disposto dal Decreto “Sviluppo-bis” di ottobre 2012, che, ricordiamo, prevedeva l’obbligatorietà del POS dal 1° gennaio di quest’anno.
Il provvedimento MISE-MEF, la cui entrata in vigore era prevista per il 28 marzo 2014, ossia 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficilae (87 giorni dopo il 1° gennaio 2014) disponeva le regole di accettazione obbligatoria delle carte di debito, come modalità di pagamento per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali, di importo superiore ai 30 euro.
In sede di prima applicazione, tuttavia, erano state disposte alcune norme transitorie, per le quali fino al 30 giugno 2014 (ossia 6 mesi dopo il 1° gennaio 2014) l’obbligo si sarebbe applicato solo ai pagamenti effettuati a favore di esercenti, il cui fatturato dell’anno precedente fosse superiore a 200 mila euro. Un successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni, avrebbe potuto individuare nuove soglie e limiti minimi di fatturato, così come estendere l’obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.
Durante quei 60 giorni previsti per l’entrata in vigore del decreto interministeriale, è accaduto che, nella conversione in legge del decreto c.d. “Milleproroghe”[2], il Parlamento abbia proposto alcuni emendamenti, proprio su quel termine ultimo previsto dal decreto “Sviluppo-bis”, spostando dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la decorrenza della disposizione.
Tale intervento ha introdotto, dunque, un’incertezza sull’applicazione delle norme transitorie previste dal decreto MISE-MEF di cui sopra.
Ad oggi, quindi, non è dato a sapere se (e come), dal 30 giugno 2014 l’obbligo del POS sarà cogente per tutti e da subito o se, invece, sarà previsto un nuovo regolamento attuativo, specificante nel merito delle disposizioni transitorie.
Seguendo un filo logico, se un nuovo provvedimento attuativo fosse realmente emanato in coerenza cone le tempistiche espresse in precedenza, si potrebbe ipotizzare il seguente piano, ottenuto traslando temporalmente gli effetti dell’attuale decreto attuativo MISE-MEF.
- Entrata in vigore delle sole norme transitorie, a far data 24 settembre 2014 (ossia 87 giorni dopo il 30 giugno) ed entrata in vigore completa a far data 31 dicembre 2014 (ossia 6 mesi dopo il 30 giugno);
- Entrata in vigore definitiva a far data 24 settembre 2014 o 31 dicembre 2014, in entrambi i casi senza cioè il periodo transitorio.
È questo, come detto, un ragionamento logico che, invero, non sempre si addice all’interpretazione normativa.
In attesa dei prossimi passi, si può solo essere ottimisti e auspicare che, nel frattempo, almeno l’annoso tema delle commissioni, oggetto del decreto c.d. “Merchant fee” [3] (previsto dal Decreto “Salva Italia” e tuttora molto rilevante per la materia di questo articolo ), possa concludersi “in serenità” (the peace of mind !… direbbero gli inglesi).
NOTE
[1] La vacatio legis ė un periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore di una norma
[2] Decreto-legge del 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, in vigore dal 1° marzo 2014
[3] Una prima bozza del decreto c.d. “Merchant fee” risale al 14 dicembre 2012. Al fine di conseguire obiettivi di maggiore efficienza e riduzione delle commissioni, la proposta di decreto mira a potenziare in particolare i vincoli di trasparenza, limitando il c.d. “blending”, aumentando la possibilità di confronto sia delle commissioni finali (ossia quelle pagate dall’esercente, altresì note con il termine MSC –Merchant Service Charge) sia di quelle interbancarie (ossia le MIF), prevedendo tariffazioni allineate alle economie di scala e tese a rendere più convenienti anche i micro-pagamenti