redazione
Il Consiglio europeo ha adottato il 20 aprile 2015 il regolamento sul tetto alle Interchange Fee per i pagamenti effettuati attraverso carte di credito e di debito. Come evidenziato da Pagamentidigitali.it durante l‘iter legislativo di proposta e l’approvazione del dispositivo da parte dell’Europarlamento il 10 marzo, l’obiettivo delle istituzioni comunitarie è stato fin dall’inizio quello di ridurre i costi per retailer (che pagano circa 10 miliardi di euro l’anno in commissioni) e consumatori, aumentando la trasparenza su tutte le operazioni che sottendono ai pagamenti evoluti e dando il via a un mercato europeo uniforme (attualmente le commissioni variano da Stato a Stato) anche da questo punto di vista.
L’Interchenge Fee, lo ricordiamo, è uno dei meccanismi di remunerazione degli emettitori di carte (gli Issuer) oltre, ad esempio, alla quota annuale per il possesso della carta, che l’utilizzatore corrisponde alla propria banca. Quando un consumatore acquista un bene o un servizio con una carta di debito o credito, la banca che ha convenzionato l’esercente (ossia la banca Acquirer) addebita una commissione a quest’ultimo – la c.d. MSC ossia Merchant Services Charge – il cui valore include quello dell’Interchange Fee. Un processo fino a oggi invisibile all’acquirente, che in alcuni casi può subire inconsapevolmente il ricarico della fee sul prezzo finale.
Il regolamento approvato lunedì dal Consiglio, fissa dunque un tetto massimo dello 0,3% per ogni transazione effettuata con carta di credito e una soglia dello 0,2% sulle transazioni abilitate tramite carte di debito. Per le operazioni domestiche con le carte di debito, inoltre, i singoli Stati membri possono praticare una commissione fissa di 5 centesimi in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2% e a patto che il volume di commissioni annuali così generato non superi lo 0,2% del totale delle transazioni nazionali. In più, per i primi cinque anni del nuovo regime, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2% calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di credito. Sempre sul piano delle operazioni domestiche effettuate con carte di pagamento, a quelle su cui non è possibile rimarcare la differenza in termini di debit card e credit card (le cosiddette “universal card”), viene applicato lo stesso tetto delle carte di debito, anche se per il primo anno di applicazione del regolamento, gli Stati membri possono considerare il 30% delle universal card alla stregua di carte di credito e consentire un fee dello 0,3%.
Il Regolamento attende ora di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore, in tutti gli Stati membri, entro il ventesimo giorno successivo a tale data. Le disposizioni relative ai limiti imposti alle Interchange fees, saranno cogenti dopoi sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.