Roberto Garavaglia
È noto come la Legge di Stabilità 2016 abbia previsto che, dal 1° gennaio di quest’anno, l’onere in capo a commercianti e professionisti di accettare anche le carte di pagamento, quale strumento alternativo al contante, sia stato esteso alle carte di credito (non solo Bancomat, dunque) e reso applicabile a qualsiasi importo.
Le previsioni della Legge di Stabilità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015, erano però “esposte” al rischio di alcuni differimenti temporali, che avrebbero potuto intervenire qualora, come già accaduto in passato su questi stessi temi , fossero stati introdotti emendamenti durante l’iter di conversione in legge del c.d. decreto “Milleproroghe” (Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210), decreto anch’esso pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre.
La trasformazione in legge del decreto “Milleproroghe” (Legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicata sulla GU n.47 del 26 febbraio 2016) non ha riservato sorprese e dunque, dal 1° gennaio di quest’anno, commercianti e professionisti sono tenuti ad accettare, per transazioni di qualsiasi importo, anche pagamenti con carte, salvo nei casi di “oggettiva impossibilità tecnica”.
La norma primaria (ossia il decreto c.d. “sviluppo-bis” dell’ottobre 2012, segnatamente all’art.15) viene così modificata – novellandone le disposizioni – dalla Legge di Stabilità, non senza, tuttavia, sanare i molti dubbi applicativi che ne avevano sino ad oggi, nella sostanza, minato l’applicazione degli effetti.
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo in dettaglio quali sono le debolezze che tuttora permangono nell’impianto normativo, volendo con ciò proseguire nella narrazione della saga “Obbligo POS”, di cui PagamentiDigitali si è fatto attento commentatore in questi anni.
Esonero dall’onere di accettazione dei pagamenti con carta per cause tecniche oggettivamente bloccanti, promozione delle operazioni di micro-pagamento (al di sotto di 5 Euro) mediante la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 (il regolamento Europeo che fissa dei limiti alle commissioni dei pagamenti con carte), sanzioni amministrative; questi i tre punti cardine su cui ci si attende maggiore chiarezza, mediante l’emanazione di opportuni decreti interministeriali.
Una lettura “in punta di legge”, però, del novellato art.15 del decreto “sviluppo-bis” dianzi citato, ci permette di interpretare come, con buona probabilità, non basterà un solo ed unico provvedimento. Il decreto interministeriale (MEF-MISE) di attuazione del regolamento sulle Interchange Fee riferito alle transazioni di micro-importo, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° febbraio 2016, ma di cui, a tutt’oggi, non si ha notizia, non è ragionevolmente il solo provvedimento che potrebbe chiarire, allorquando emanato, anche gli altri due aspetti concernenti la “oggettiva impossibilità tecnica” e l’applicazione di sanzioni.
Una strada, dunque, impervia ed in salita, che lascia intravedere un crinale alquanto sdrucciolevole. Non solo il ritardo dell’unica previsione che, fino a prova contraria, indicava un termine di emanazione chiaro (1° febbraio 2016), ma una contorta articolazione della norma primaria che, come detto, non depone a favore di quella chiarezza (sulle tempistiche e sui contenuti) da tempo auspicata.
Attendiamo, fiduciosi, con paziente impellenza (ossimoro quanto mai consono, in questi casi) il dipanarsi di una matassa, rinvigorita all’apparenza …. piuttosto che sbrogliata.