PSD2 e Regolamento sulle commissioni dei pagamenti con carte: proseguono i lavori al Parlamento Europeo

Pubblicato il 26 Feb 2014

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

Roberto Garavaglia

Riprendiamo a parlare di PSD2 e nuovo Regolamento sulle commissioni dei pagamenti effettuati con carte, alla luce di un importante segnale dato dalla Commissione per i problemi Economici e Monetari (ECON) presso il Parlamento Europeo, che, il 20 febbraio 2014 ha votato a favore di entrambi i testi presentati dalla Commissione Europea il 24 luglio 2013.

Nel merito della PSD2, gli europarlamentari si sono espressi sulla necessità che il nuovo quadro normativo debba essere rivisto, al fine di: aumentare la possibilità di scelta di uno strumento di pagamento elettronico in capo al consumatore, incrementare la sicurezza e ridurre i costi.

Ampliare l’opportunità di scelta di uno strumento, significa, a mio avviso, incoraggiare la competizione sia fra prestatori di servizi di pagamento – bancari e non – sia tra gli strumenti di pagamento stessi – ossia fra quelli più tradizionali basati sulle carte e quelli più innovativi che si basano sull’accesso ai conti di pagamento (Payment Initiation, Account Information).
Pagamenti più sicuri e maggiore chiarezza delle regole

Secondo le nuove regole, agli utenti di un servizio di pagamento dovrebbe essere chiaramente spiegato quali sono le informazioni essenziali e necessarie per il corretto compimento di un’operazione di pagamento (ad esempio l’identificativo univoco) e a quali spese vanno incontro.
Informazioni sugli effettivi tempi di esecuzione, riferimenti da contattare in caso di necessità e corretta informativa su eventuali tassi di cambio (nel caso di un’operazione di pagamento in valute diverse), dovrebbero parimenti essere resi in modo inequivocabile.

I pagamenti che non fossero stati autorizzati dall’utente, dovrebbero essere rimborsati entro 24 ore, dal momento in cui vengono reclamati e, per un eventuale furto o smarrimento della carta o del dispositivo di pagamento, il cliente potrebbe essere obligato a sostenere un concorso di colpa, per le perdite derivanti da un uso fraudolento dello strumento, sino ad un massimo di 50 Euro.
Controllo dei costi

Gli intermediari di pagamento abilitati, dovrebbero dichiarare apertamente struttura e valore dei costi applicati alle transazioni di pagamento e sia il pagatore sia il beneficiario, dovrebbero sostenere i propri reciproci costi[1].
Al tempo stesso, per quanto attiene gli eventuali costi sostenuti dal pagatore, dovrebbe essere vietata l’applicazione di un sovrapprezzo, che superi l’effettiva tariffa sostenuta dal beneficiario, per l’impiego di certuni strumenti di pagamento.
Più scelta

Per quanto concerne il tema che ho chiamato “competizione fra strumenti di pagamento”, all’utente che impiega un conto online per il pagamento (ad esempio tramite bonifico), dovrebbe essere garantita la possibilità di fruire degli strumenti messigli a disposizione da qualsiasi TPP – Third Party Payment[2] Service Provider autorizzato, in modo tale che il pagamento iniziato per questo tramite, sia a tutti gli effetti eseguito.
Naturalmente, qualsiasi prestatore di servizi di pagamento (fra cui sono ricompresi i nuovi TPP), è autorizzato ad operare dall’autorità competente, nel rispetto di quei principi di sicurezza e garanzia, che dovranno essere definiti in corso di attuazione.

Il papere sulla proposta di nuovo Regolamento sulle fee dei pagamenti con carte.

In Europa, la Commissione Europea stima che il costo commissionale dei pagamenti con carte, pagato dai retailers, si aggiri intorno ai 10 miliardi di Euro all’anno. Questi costi, peraltro, non sono trasparenti e appaiono differenti fra stati membri, laddove non soggetti a un testo legislativo comunitario.

Sul tema in parola, dunque, l’ECON ha espresso sostengo alla proposta di nuovo regolamento, presentata dalla CE lo scorso luglio.

Nel dettaglio, ciò che è chiaramente emerso nel voto del 20 febbraio 2014, indica la necessità di livellare allo 0,3% del negoziato, la commissione applicata ai pagamenti eseguiti con le carte di credito (con ciò confermando il testo in proposta); per i pagamento con le carte di debito, la Commissione ha formulato un emendamento che propone di applicare una tariffa pari a 7 centesimi di Euro per transazione o pari allo 0,2% del negoziato, funzione di quale costo finale risulti più basso.
Questi limiti, dovrebbero essere applicati indifferentemente sia alle transazioni cross-border sia a quelle domestiche e dovrebbero avere effetto entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento (con ciò si modificherebbe la previsione iniziale, che disponeva un lasso temporale diverso per gli effetti del Regolamento, in funzione del tipo di transazione: cross-border e domestica).

Secondo le nuove regole, inoltre, i dettaglianti sarebbero liberi di scegliere quali carte accettare, a meno che non siano soggette alla stessa commissione, che, invero, dovrà essere conforme al tetto di cui sopra.
Anche se ciò limiterebbe la libertà del cliente di scegliere quale carta di pagamento utilizzare, l’ipotesi di trasferire i benefici dell’effetto pass-through sull’acquirente-consumatore (che avevo dettagliatamente spiegato in questo precedente articolo del 22 agosto 2013 “Le nuove commissioni dei pagamenti con le carte: capiamole meglio”), potrebbe – almeno in linea teorica – far abbassare il prezzo finale (l’EUP).
Prossimi passi

Entrambi i pareri espressi su PSD2 e Regolamento sulle interchange fee dalla Commissione per i problemi Economici e Monetari lo scorso giovedì, saranno sottoposti al voto del Parlamento Europeo in una prossima sessione plenaria.
Alcune considerazioni (finali …?)

Personalmente ritengo che, per quanto concerne la PSD2, il voto del 20 febbraio 2014 confermi la necessità (se non l’urgenza) di accelerare la diffusione degli strumenti di pagamento elettronico e ciò, a mio avviso, rinviene altresì nell’opera che il legislatore comunitario ha già avviato, azionando almeno le tre seguenti leve:

  • Competizione fra strumenti di pagamento;
  • Armonizzazione normativa;
  • Sicurezza.

Per quanto attiene il Regolamento sulle commissioni dei pagamenti con carte, penso che il desiderata (o il monito? …) del legislatore, sia quello di agire all’indirizzo di una migliore sensibilizzazione, presso i prestatori di servizi di pagamento, sul fronte di un maggior efficientamento dei processi, con il conseguente positivo impatto a livello di intera filiera.
Come dire: “Non vogliamo che andiate in perdita [cari prestatori di servizi di pagamento], desideriamo più efficienza” (chissà se, a torto o a ragione, la domanda sarà compresa o mal interpretata …).

NOTE

[1] Questa regola, c.d. “SHARE”, in Italia è disposta altresì con il D.lgs 11/2010 (art. 3 – comma 2)

[2] I TPP sono soggetti vigilati che possono operare – previa autorizzazione – in qualità di prestatori dei servizi di “Payment Account Access”, a cui si applicano regole di protezione dei dati, sicurezza e autenticazione valide per i PSP (richiamo a specifiche che EBA  – European Banking  Authority dovrà provvedere). A tal riguardo, si veda anche il contributo di R. Garavaglia “Innovazione nei servizi di pagamento Armonizzazione normativa e nuovo spazio competitivo” pubblicato sul rapporto “Mobile Payment & Commerce: un ponte tra il mondo fisico e il mondo digitale” dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce – Politecnico di Milano del 20 febbraio 2014

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