Cashback: cos’è e come funziona per i pagamenti digitali

Il piano cashless avviato dal Governo in questi mesi punta a incentivare l’uso di strumenti di pagamento digitali tracciabili. Accanto al credito d’imposta sulle commissioni per gli esercenti avviato a luglio, il cashback stimola l’adozione di forme di pagamento alternative al contante anche sul fronte consumatore. In questo articolo una disamina degli interventi in corso attuazione, senza dimenticare il valore complessivo di un sistema premiale che deve agire su ambedue i lati del mercato.

Pubblicato il 18 Ott 2020

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

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Il piano cashless avviato dal Governo in questi mesi punta a incentivare l’uso di strumenti di pagamento digitali tracciabili. Accanto al credito d’imposta sulle commissioni per gli esercenti avviato il 1° luglio 2020, il cashback stimola l’adozione di forme di pagamento alternative al contante anche sul fronte consumatore.

Cos’è il piano “Cashless” del Governo e le misure di incentivazione Cashback

In questo articolo analizziamo i principali interventi del Decreto-legge del 14 agosto 2020[1], con riferimento alla misura d’incentivazione lato consumatore-acquirente nota con il termine “cashback” e condividiamo le suggestioni che, nei giorni in cui si scrive, sembrano apparire nel percorso attuativo della norma primaria. Non mancheremo poi (come d’abitudine) di inquadrare il tema relativo al piano cashless, in un contesto complessivo, che tiene conto di quanto già avviato, per il medesimo fine, sul fronte esercizi commerciali, volendo con ciò ribadire l’assoluta necessità di arrivare a un sistema di incentivazione olistico che agisca, con efficacia, su entrambi i lati del mercato.

Con il  Decreto-legge di agosto il Governo ha avviato un percorso in linea con quanto suggerito dal c.d. “Piano Colao”[2], contenente alcune proposte che dovrebbero facilitare una migliore diffusione dei pagamenti digitali nel nostro paese.

Nel dispositivo, di cui si attende attuazione mediante decretazione ministeriale, rinvengono all’articolo 73 (Rifinanziamento cashback), alcune rilevanti modifiche alla Legge di Bilancio 2020[3] per quanto attiene gli incentivi all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Come funziona cashback: quali sono le modifiche alla Legge di Bilancio 2020

I punti su cui il Decreto-legge di agosto è intervenuto a modifica della Legge di Bilancio 2020 sono sostanzialmente tre:

Articolo 1 – Comma 288

con il quale si precisa che nei casi e sulla base dei criteri individuati da un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato (al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, avranno diritto ad un rimborso in denaro (il c.d. “cashback”);

Articolo 1 – Comma 289

con cui si indica che verrà emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti al fine di stabilire condizioni e modalità attuative del cashback e nel quale vengono dettagliate alcune previsioni di cui diamo commento in questo contributo;

Articolo 1 – Comma 290

che incrementa la dotazione finanziaria necessaria ai fini di garantire il rimborso (fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze appositamente previsto in Legge di Bilancio 2020).

Le modifiche più corpose sono quelle relative al comma 289 dell’articolo 1, di cui sintetizziamo le disposizioni:

  • Decretazione in attuazione della norma primaria, inizialmente prevista con singolo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2020;
  • Previsione d’impiego della piattaforma PagoPA (il sistema usato per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione) per la rendicontazione delle operazioni di pagamento;
  • Previsione di affido alla società PagoPA S.p.A.[4] dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del cashback;
  • Previsione di affido da parte del Ministero dell’economia e delle finanze delle attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

Le ipotesi di attuazione del piano cashback

Stando alle prime dichiarazioni del Ministro dell’economia e delle finanze nel mese di agosto, nonché ai successivi incontri che il Primo Ministro ha avuto con le parti interessate (l’ultimo dei quali è del 7 settembre scorso con i principali Prestatori di Servizi di Pagamento nazionali), l’idea è quella di avviare il progetto a far data 1° dicembre 2020, in modo da sfruttare la predisposizione agli acquisti che nei periodi prenatalizi si accentua marcatamente.

Il meccanismo d’incentivazione sarebbe basato su un sistema a punti (e non di sconti), che faciliterebbe il  cumulo dei vantaggi di un certo numero transazioni (anche di piccolo importo), remunerato con risorse che variano in funzione del totale transato. L’elargizione del cashback avverrebbe a beneficio di tutti i consumatori italiani, in tranche che s’ipotizzano semestrali prima delle vacanze estive e poi dell’anno successivo. Si parla, in queste ore, di una definizione quantitativa del cumulo che sembrerebbe potersi allineare ai tremila euro di “spesa complessiva” minima (probabilmente, però, con la determinazione di un numero minimo di transazioni), superata la quale il consumatore potrebbe maturare un credito pari al 10%.

Sempre sulla base di quanto sembrerebbe emergere in questi giorni, dal computo del cashback sarebbero escluse le spese che il consumatore effettua per gli acquisti online; la ratio sottesa a tale ragionamento si basa sul fatto che questa tipologia di acquisto prevede già l’impiego di strumenti (o sistemi) di pagamento tracciabili.

Inoltre, poiché uno schema di incentivazione di tale tipo deve poter contare sulla corretta identificazione del soggetto percettore beneficiario del cashback, il coinvolgimento di PagoPA farebbe pensare che possa prevedersi un efficace impiego dell’App IO, cui si accede tramite SPID (il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che proprio in questi giorni ha raggiunto quota 10 milioni di utenze) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Sebbene i dettagli, come detto, non siano ancora definiti,  il condizionale è d’obbligo e, tuttavia, è lecito immaginare che il sistema possa mutuare una cinematica simile a quella che si era prevista per la c.d. “Lotteria degli Scontrini”, prevedendo la generazione di un QR code da mostrare all’esercente in fase di acquisto con uno strumento di pagamento digitale. Il QR code potrebbe essere generato a fronte di un processo di accoppiamento del Codice Fiscale dell’acquirente e degli strumenti di pagamento che il medesimo vorrebbe usare, con le coordinate del conto su cui verrebbero regolati gli importi a credito del cashback.

L’importanza di un sistema d’incentivazione cashback con fisionomia “a due gambe”

Sul tema incentivi per l’adozione e sviluppo dei pagamenti digitali, chi scrive è da sempre convinto che non sia bastevole un’attenzione rivolta solo ai consumatori-acquirenti o solo agli esercenti, bensì debba potersi prevedere un appannaggio per entrambi gli attori.

In un mercato “two sided” come quello dei pagamenti, fortemente esposto agli effetti delle esternalità di rete, è quanto mai necessario interrogarsi (prima) sulle conseguenze (di qualsiasi segno) che, azioni condotte su uno dei due lati – quello dei consumatori o quello degli esercenti – producono sull’altro. Probabilmente, agire a favore di una sola parte, produrrebbe benefici che non si distribuiscono a favore dell’intero mercato, vanificando l’intento finale, ossia l’adozione massiva e l’uso e pervasivo di mezzi di pagamento digitali.

Mentre sul fronte incentivazione lato consumatore, quanto narrato sin qui appare augurabile possa tradursi in rapida e concreta attuazione, sul lato opposto, ossia quello dell’accettazione, sono già state avviate iniziative concrete. Il decreto fiscale 2020 ha già disposto che dal 1° luglio 2020 agli esercenti spetti un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dai consumatori finali con mezzi di pagamento elettronico, segnatamente basati su carte di pagamento e altri strumenti digitali tracciabili. Il credito è riconosciuto per quelli esercizi commerciali i cui ricavi e compensi relativi all’anno precedente non superino i 400.000 euro. Agenzia delle entrate e Banca d’Italia (rispettivamente con i provvedimenti del 29 aprile 2020[5] e dell’11 maggio 2020[6]) hanno provveduto ad emanare le disposizioni attuative, per un dettaglio maggiore rimandiamo all’articolo a firma di chi scrive, pubblicato su AgendaDigitale.eu il 15 maggio 2020.

In tal senso, le azioni che il Governo sta sviluppando in queste settimane a supporto del piano “Italia Cashless” parrebbero, a opinione dell’autore, coerenti e corrette, nella visione olistica e complessiva di un sistema d’incentivazione “a due gambe”. L’auspicio è che, fuor di metafora, il percorso avviato non si “azzoppi”: due misure differenti in modulo applicate su ambo i lati, rischierebbero di rendere claudicante il prodotto finale, vanificando molti degli sforzi sino ad ora compiuti.

NOTE


[1]D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020.

[2] Iniziative per il rilancio Italia “2020 2022″; il Piano, elaborato dalla task force guidata da Vittorio Colao, è stato presentato al governo e diffuso a mezzo stampa l’8 giugno 2020.

[3] Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

[4] PagoPA S.p.A. è una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia, nata per effetto del Decreto-legge “Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 12 gennaio 2019, che prevede l’istituzione di “una società per azioni interamente partecipata dallo Stato”, vigilata dal Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

[5] Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.

[6] Disposizioni di attuazione dell’art. 22 comma 5 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato

dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157.

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