In arrivo la sanzione per la mancata accettazione di pagamenti tramite carta di credito o debito: i dubbi sul principio di proporzionalità e il problema dell’accertamento

Pubblicato il 16 Ott 2019

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La sanzione per la mancata accettazione di pagamenti tramite carta di credito o debito sembra essere in dirittura di arrivo.

Dalle notizie di stampa la norma contenuta nel DL fiscale prevederebbe una parte della sanzione in misura fissa pari a 30 euro e un’altra parte (aggiuntiva) pari al 4% dell’importo della transazione rifiutata. La sanzione sarebbe a carico dei soggetti che ai sensi dell’articolo 15 del DL 179/2012, sono tenuti ad accettare pagamenti tramite carta di debito o di credito.

Ma come dice il vecchio adagio, in Italia siamo bravissimi a complicare le cose semplici seppur guidati dalle migliori intenzioni.

La parte di sanzione in misura percentuale all’importo della  transazione sarebbe riconducibile, secondo le intenzioni del legislatore e sempre secondo le indiscrezioni di stampa, al principio della proporzionalità: si gradua così l’importo della sanzione alla diversa entità della transazione.

Pertanto, il rifiuto di un pagamento di un importo di 500 euro sarebbe sanzionato diversamente da quello relativo ad un importo di 30 euro. Eppure, anche così il principio di proporzionalità non sarebbe pienamente rispettato, dovendo lo stesso riferirsi all’importo totale della sanzione con riferimento all’importo del pagamento negato tramite carta. E infatti, utilizzando i precedenti esempi nel primo caso la sanzione rappresenterebbe il 10% dell’importo (sanzione di 50 euro su 500 euro) e nel secondo invece il 104% (sanzione pari a 31,2 euro a fronte di un importo di 30 euro).

Inoltre, il principio di proporzionalità non sarebbe neanche rispettato rispetto a quanto previsto invece dall’articolo 693 del Codice penale laddove prevede una sanzione amministrativa fino a 30 euro, per il rifiuto di un pagamento in contanti per qualunque importo.

Oltre a ciò la parte della sanzione in misura percentuale può comportare alcuni problemi relativi alla fase di accertamento. Infatti, sia nella prestazione di sevizi, in tutti quei casi in cui non esiste un preventivo ovvero un documento che accerti il prezzo pattuito (ad esempio il preconto del ristorante), ma soprattutto nella cessione dei beni al dettaglio, dove la prova del pagamento è emessa contestualmente al pagamento stesso, l’accertamento dell’importo del pagamento su cui applicare la sanzione da parte dei soggetti preposti potrebbe essere ardua.

Il rischio sarebbe quello di assistere allo scontro sull’importo tra un cliente che afferma, ad esempio, che intendeva acquistare un migliore di cashmere e il negoziante che sostiene che si trattava solo di una maglietta.

A questo punto sarebbe meglio tornare ad una soluzione semplice: estendere ai pagamenti con carta la sanzione amministrativa già contenuta nel nostro ordinamento relativa alla mancata accettazione di contanti, ovvero prevedere la sanzione solo in misura fissa.

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