Pagamenti Mobile con credito telefonico, ecco le norme del Garante

Pubblicato il 14 Gen 2014

Mobile Paymet

Il Garante della Privacy ha definito una serie di regole per tutelare gli acquirenti di contenuti digitali da dispositivi Mobile attraverso il credito telefonico, e ha avviato una consultazione pubblica di tutti i soggetti interessati prima di procedere al definitivo varo del Provvedimento. L’iniziativa, precisa un comunicato del Garante, mira a proteggere la privacy degli utenti che, appunto tramite il proprio credito telefonico, effettuano pagamenti a distanza tramite smartphone e tablet, avvalendosi del cosiddetto Mobile Remote Payment (MRP), per acquistare servizi, abbonarsi a quotidiani online, comprare e-book, scaricare a pagamento film o giochi.

«L’uso di questa nuova forma di pagamento, che è destinata a raggiungere in breve tempo una notevole diffusione e che accentua i processi di smaterializzazione dei trasferimenti di denaro, comporta infatti il trattamento di diverse informazioni personali (numero telefonico, dati anagrafici, informazioni sulla tipologia del servizio o del prodotto digitale richiesto, importo, data e ora dell’acquisto), in alcuni casi anche di natura sensibile», spiega il comunicato. L’obiettivo del provvedimento, quindi, è di garantire, in un mercato dei pagamenti sempre più dinamico, un trattamento sicuro delle informazioni che riguardano gli utenti, prevenendo i rischi di un loro uso improprio.

Le direttive sono rivolte ai tre principali soggetti che offrono servizi di mobile payment: gli operatori di comunicazione elettronica (gestori di telefonia mobile), che forniscono ai clienti un servizio di pagamento elettronico tramite cellulare, con carta prepagata o abbonamento telefonico; gli aggregatori (hub), che mettono a disposizione degli operatori tlc e internet e gestiscono una piattaforma tecnologica per l’offerta di prodotti e servizi digitali; e i venditori (merchant), che offrono contenuti digitali e servizi editoriali, prodotti multimediali, giochi, servizi destinati a un pubblico adulto. Ecco, in sintesi, gli adempimenti che dovranno adottare queste tre categorie di operatori.

Obbligo di informativa

I provider telefonici e internet e i venditori dovranno informare gli utenti – specificando i dati personali utilizzati, e gli obiettivi dell’utilizzo – al momento dell’acquisto della scheda prepagata o della sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico, e nell’apposito modulo per la portabilità del numero. Gli aggregatori, che operano per conto dell’operatore telefonico, potranno predisporre un’apposita pagina con l’informativa e la richiesta del consenso al trattamento dei dati.

Obbligo di consenso

I provider telefonici e internet e gli aggregatori, che operano per conto di questi in veste di responsabili del trattamento, non dovranno richiedere il consenso per la fornitura del servizio di mobile payment. Il consenso è invece obbligatorio, sia per gli operatori sia per i venditori, nel caso vengano svolte attività di marketing, profilazione, o i dati vengano comunicati a terzi. Se i dati utilizzati sono sensibili, occorrerà richiedere uno specifico consenso.

Obbligo di adottare misure di sicurezza

Operatori, aggregatori e venditori dovranno adottare precise misure per garantire la confidenzialità dei dati. Il Garante cita come esempi sistemi di autenticazione forte per l’accesso ai dati da parte del personale addetto, e procedure di tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate; criteri di codificazione dei prodotti e servizi; forme di mascheramento dei dati mediante sistemi crittografici. Dovranno essere adottate misure per impedire l’incrocio delle diverse tipologie di dati a disposizione dell’operatore telefonico (dati di traffico, sul consumo, relativi alla rete fissa, relativi alla fornitura di servizi etc.) e la profilazione incrociata dell’utenza basata su abitudini, gusti e preferenze. Da prevedere anche accorgimenti tecnici per permettere la disattivazione di servizi destinati a un pubblico adulto.

Conservazione e cancellazione dei dati

I dati degli utenti trattati dagli operatori, dagli aggregatori e venditori, ivi compresi gli sms di attivazione e disattivazione del servizio, dovranno essere cancellati dopo 6 mesi. L’indirizzo Ip dell’utente dovrà invece essere cancellato dal venditore subito, una volta terminata la procedura d’acquisto del contenuto digitale. Per la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico coinvolti nelle operazioni di mobile payment si dovranno rispettare i periodi di tempo previsti dal Codice privacy.

Prima del varo definitivo del provvedimento, l’Autorità ha deciso di sottoporre il testo a una consultazione pubblica: soggetti interessati, associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, università, centri di ricerca, potranno far pervenire contributi e osservazioni al Garante per posta o attraverso la casella e-mail consultazionemp@gpdp.it

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