Il credito d’imposta per le commissioni pagate dagli esercenti che accettano (obbligatoriamente) pagamenti con carte: un’analisi del DL fiscale in vigore dal 27 ottobre 2019

Pubblicato il 27 Ott 2019

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Il DL fiscale[1] appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede, con l’articolo 22, l’introduzione di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni sulle transazioni con carta di pagamento addebitate al merchant. Una tale misura potrebbe essere oggetto del più ampio dibattito sul quelle miriadi forme di sussidio alle imprese che aumentano la spesa pubblica improduttiva, sarebbe infatti tutto da dimostrare il reale effetto di una tale misura sulla emersione del nero, senza considerare che le commissioni in Italia sono in linea a quelle applicate a livello europeo.

Invece, è del tutto evidente che se nel corso del 2020 ci sarà una ulteriore spinta del trend sull’accettazione di carte di pagamento, questa arriverà dalla norma che sanziona la mancata accettazione di carte di credito o debito, che metterà concretamente (e finalmente) il consumatore in condizione di poter obiettare ad una limitazione da parte del merchant della sua libertà di scelta dello strumento di pagamento preferito.

Il credito di imposta sembra essere riferito soltanto alle commissioni addebitate ai merchant per spese, effettuate dal 1° luglio 2020, «dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori», pertanto sarebbero escluse tutte le commissioni per pagamenti con carte commercial, business o corporate.La disposizione poi prevede che si possa utilizzare il credito di imposta solo a condizione che il merchant abbia avuto «ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente […] di ammontare non superiore a 400.000 euro». Pertanto, il legislatore si è posto l’obiettivo di concentrare la misura sulle imprese di piccole dimensioni.Agli acquirer è imposto l’onere di trasmettere «telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta». Tali informazioni saranno oggetto di un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e solo alla sua pubblicazione si potranno fare le concrete valutazioni sugli oneri imposti dallo Stato ai privati per lo svolgimento di attività proprie. Sebbene la norma dica chiaramente che agli «esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari  al  30  per  cento  delle  commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito, di  debito  o  prepagate..», la relazione tecnica (RT) utile a determinare e misurare l’onere di spesa pubblica per la misura (cui si provvede con la riduzione del fondo per  la  riduzione  della  pressione  fiscale previsto dall’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147), sembra avere dei riferimenti errati.Infatti, esattamente come già accadde per il credito di imposta a favore dei distributori di carburante per i pagamenti con carta (tra l’altro richiamata nella stessa RT), anche in questo caso la commissione sulla quale è calcolato l’incentivo viene determinata nello 0,3% della transazione. Il legislatore quindi nella determinazione dell’onere provvede tramite un dato errato. Infatti, lo 0,3% è riferibile alla commissione interchange per i pagamenti con carta di credito versata dall’acquirer (del merchant) all’issuer (della carta) e non certo a quella addebitata al merchant (sic!). E senza approfondire ulteriormente il metodo (e pertanto prendendolo per buono) col quale la RT individua la percentuale di pagamenti effettuati con le modalità di cui al comma 1, pari al 34,6% dei ricavi e compensi prodotti, l’onere annuo stimato è pari a 53,9 milioni di euro.A voler invece considerare una commissione (media) addebitata al merchant pari allo 0,9% del valore delle transazioni con carta (debito e credito, ma come si sa questi dati non sono sempre facili da ricavare), l’onere sarebbe di 161,7 milioni di euro, tre volte tanto l’onere stimato, con buona pace delle regole di bilancio.

[1] DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 pubblicato in GU Serie Generale n.252 del 26/10/2019 (in vigore dal 27/10/2019)

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