La Carta del Turista … anche solo virtuale (Terza Puntata) – Un circuito locale di pagamento

Pubblicato il 25 Ago 2014

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

Roberto Garavaglia

Eccoci giunti all’ultimo capitolo di questa miniserie di articoli dedicati alle Carte del Turista. PagamentiDigitali ha accompagnato il lettore in un percorso di conoscenza, apprendimento e consapevolezza, ponendo il tema d’innovazione del turismo digitale, supportato anche dal DECRETO-LEGGE 2014/ 83[1], che, più di altri, vede nei pagamenti elettronici una possibile convergenza.

Nella prima puntata, ho presentato un’analisi dei numeri attuali in gioco, sul fronte dell’offerta di Tourist Card in Italia. Nella seconda parte, ho offerto al lettore una visione strategica dei possibili sviluppi innovativi, declinati sulla virtualizzazione della Carta e i dispositivi a supporto dell’impiego in mobilità.

In questo ultimo capitolo, propongo alcune riflessioni in merito alle opportunità e ai vincoli  dello sviluppo di un progetto di pagamento locale mediante le cc.dd. “City Card”, strumenti, questi, fortemente attenzionati dalle vigenti normative sulla moneta elettronica e i servizi di pagamento.

L’obiettivo è comprendere se vi siano degli spazi di profittabilità, in che modo si possa presidiarli e come si debba agire.

Alcune definizioni

Un circuito di pagamento locale è definito dalla propria rete di accettazione, la cui “ampiezza” è oggetto di grande attenzione sul piano legislativo comunitario e nazionale. In altri termini, possiamo dire che una carta di pagamento privativa (cui ci si riferisce anche con il termine “closed-loop card”), permette l’acquisto di beni o servizi – di diversa natura – presso un numero limitato di esercizi convenzionati, che è noto a priori, ossia prima che la carta sia messa in circolazione.

Nella definizione di carta privativa, non rileva la modalità con cui viene data provvista finanziaria allo strumento, ossia può essere indifferentemente una carta prepagata o postpagata. Nel primo caso, l’utilizzatore carica la carta con valuta legale (può farlo in contanti, con un bonifico o con una carta di debito/credito), mentre nel secondo caso, conferisce all’emettitore un mandato, che permetterà l’addebito diretto (p.e. a fine mese)  dell’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati.

Ai fini degli argomenti trattati in questo articolo, prenderò in esame il solo primo caso: carta prepagata.

Una Carta del Turista (anche virtuale) presume una modalità di funzionamento che implica il prepagato; il turista deve, infatti, acquistare preventivamente la carta per un importo facciale che, di norma, non corrisponde al prezzo dei prodotti o servizi venduti a chi non possiede lo strumento in oggetto. La convenienza d’uso risiede nel poter fruire di specifici vantaggi, sottoforma di sconti o riduzioni di prezzo per l’accesso a siti d’interesse culturale o per il trasporto pubblico.

Con una Carta del Turista siffatta, non è però possibile abilitare i seguenti scenari:

  • Conversione in valuta legale dell’importo facciale prepagato;
  • Trasferimento del valore monetario (o di una parte di esso) tra carte;
  • Negoziazione con la sola capacità finanziaria espressa dalla carta di qualsiasi bene o servizio presso la rete di esercenti convenzionati[2]; gli acquisti sono sempre scontati grazie alla carta e mai possono essere compiuti solo con la carta;
  • Acquisto d qualsiasi bene o servizio presso qualunque esercente (anche presente sul medesimo territorio) qualora non fosse iscritto nella lista di esercenti previamente nota.

L’inquadramento sotto il profilo normativo dei servizi di pagamento e moneta elettronica

Sotto il profilo normativo, la Carta del Turista prepagata si classifica come un prodotto in deroga a quanto previsto dalle direttive sui servizi di pagamento (PSD[3]) e sulla moneta elettronica (EMD2[4]), potendosi ricondurre nell’alveo degli strumenti a spendibilità limitata. Ciò significa che l’emettitore può non essere un intermediario di pagamento autorizzato.

Sul tema della compliance normativa, vale ricordare che l’attuale PSD (ma ciò è ripreso anche nella EMD2) e, in particolare, il Provvedimento Banca d’Italia di Attuazione del Titolo II del D.lgs 11/2010 (recepimento PSD), nel prevedere il regime di dispensa entro cui è possibile ricomprendere le Carte del Turista, per quelle che potrebbero essere utilizzate come strumento di pagamento – e non solo di sconto (è il caso dell cc.dd. “city card” ), dispone l’obbligatorietà di conoscere ex ante il numero di esercizi commerciali presso cui usare la carta. Qualora l’estensione soggettiva della rete di accettazione non fosse determinabile a priori, la rete di accettazione sarebbe potenzialmente illimitata; a tal proposito, Banca d’Italia ritiene opportuno precisare che rientrano in questa tipologia di carte, strumenti come – appunto – le “city card”, genericamente aperte all’utilizzo presso più esercizi all’interno di una stessa città.

Una Carta del Turista in moneta elettronica

Pur trattandosi di uno strumento prepagato, è ora chiaro che la Carta del Turista non può essere considerato un prodotto di moneta elettronica, se l’emettitore non è un intermediario abilitato.

Vediamo dunque chi sono i soggetti che possono emettere una Carta del Turista in moneta elettronica, anche virtuale (attenzione: virtuale è solo la carta, non la moneta! …) e, soprattutto, cerchiamo di comprendere le ragioni per cui potrebbe essere utile realizzare ed offrire un prodotto con queste caratteristiche.

I soggetti emettitori autorizzati ad emettere moneta elettronica sono le banche, gli IMEL[5] e le poste.

Un emettitore ricompreso fra questi, può supportare l’ente locale o un’associazione attiva sul territorio che si occupi di assistenza e ricettività per il turista, nell’emissione di questa particolare Carta del Turista. Con tale strumento l’ospite potrà fruire sia di tutti i vantaggi previsti dal prodotto base (sconti, accessi a siti, ecc.) sia dell’opportunità di acquistare qualsiasi bene, presso ogni esercente che fosse convenzionato e, soprattutto, “convenzionabile” (ossia che possa essere stato convenzionato dall’emettitore anche in un secondo momento o a stagione già avviata).

Uno strumento di questo tipo, permette di raggiungere almeno i seguenti obiettivi (a beneficio dell’economia territoriale e del turista):

  • Creazione di un circuito di spesa locale non limitato ex ante; questo significa alimentare un’economia del territorio, che si avvantaggia del fatto di poter vendere i propri prodotti accettando uno strumento prepagato, “agganciato” alla Carta del Turista, il cui possesso (come abbiamo ampiamente spiegato anche nelle precedenti puntate) permette di avere degli sconti o accumulare punti;
  • Abilitazione di meccaniche di Cash-back locali, ossia prevedere che per ogni acquisto effettuato presso la rete di esercenti convenzionati, il turista ottenga automaticamente uno sconto, che viene riaccreditato direttamente sulla propria carta prepagata; tale credito potrà essere utilizzato indistintamente presso qualsiasi altro esercente convenzionato sul territorio.
  • Incremento della liquidità, dipeso dal fatto che il turista anticipa risorse finanziarie a beneficio del territorio presso cui si recherà per il proprio diporto.

Una Carta del Turista virtuale in moneta elettronica

Come ho fatto intendere poco fa (ancorché fra le righe …) non si deve confondere una “Carta del Turista virtuale in moneta elettronica” con una “Carta del Turista in moneta virtuale”.

Mentre nel primo caso significa creare un prodotto virtuale di moneta elettronica, attività più che lecita ove eseguita dai soggetti intermediari abilitati di cui ho dato evidenza, il secondo caso configura un’attività di creazione di moneta virtuale la cui liceità, atteso l’ambito in cui potrebbe essere spesa, ossia un contesto fisico (e non virtuale) e per beni fisici (non solo virtuali), è tuttora oggetto di grande attenzione sul piano normativo (si pensi al caso dei Bitcoin e, in generale, a tutte le cc.dd. “criptovalute” coniate in modo decentralizzato).

Ciò premesso, la possibilità di virtualizzare la Carta del Turista in moneta elettronica, consente una migliore user experience del viaggiatore ed un possibile efficientamento del sistema di accettazione.

Per consentire di accettare la Carta del Turista virtuale più sopra descritta, è infatti necessario che l’esercente sia dotato di un terminale POS specifico, in grado non solo di interagire con il telefonino del viaggiatore (o con gli eventuali altri “contenitori” descritti nella seconda puntata di questa serie di articoli) ma anche di gestire il circuito locale di moneta elettronica, di cui la carta rappresenta lo strumento.

S’immagini, allora, il caso di un Digital Wallet che contiene una Carta del Turista in moneta elettronica, mediante il quale l’utilizzatore (ossia l’ospite) può trasferire il credito verso esercenti convenzionati che, non necessariamente, dispongono di un terminale POS di accettazione. Si pensi – ad esempio – ad ambulanti presenti presso sagre di paese o a tassisti convenzionati, entrambi soggetti che potrebbero ricevere il pagamento con il proprio cellulare o tablet, su cui è installata una specifica applicazione … d’incasso.
Con la stessa applicazione di Digital Walet, il turista potrebbe altresì trasferire il credito in moneta elettronica (o una parte di esso) disponibile sulla propria carta virtuale, verso amici o parenti, anch’essi in vacanza nel medesimo luogo ma in momenti diversi.

Un’ultima possibile evoluzione della nostra Tourist Card virtuale in moneta elettronica, potrebbe prevedere l’emissione di una carta prepagata (anch’essa virtuale) appartenente ad uno “schema a 4 parti (come MasterCard o Visa).
In questo caso, l’intermediario autorizzato (banche, IMEL o poste) qualora fosse licenziatario di un marchio internazionale, potrebbe “emettere” una carta virtuale prepagata, la cui provvista finanziaria (con cui fare fund rising) è rappresentata dal montante in moneta elettronica caricato sulla Carta del Turista in oggetto.
In questo caso, gli scenari d’uso si amplierebbero notevolmente, pur continuando a mantenere la centralità d’impiego per le strutture ricettive del territorio, presso cui l’ospite si recherà durante il suo viaggio.

Si avrebbe, infatti, che per quegli esercenti convenzionati ad accettare il pagamento nel circuito privativo, le modalità d’interazione e le logiche commerciali rimarrebbero le stesse descritte in precedenza.
Il turista ha però un’ulteriore possibilità di spendere il proprio credito, anche presso quegli esercenti che non fossero convenzionati con il circuito locale di pagamento, sfruttando il marchio internazionale della carta prepagata associata alla propria Carta del Turista virtuale.

Questa seconda cerchia di esercizi commerciali (eventualmente localizzati in territori limitrofi o che offrono servizi ancillari per il viaggio), sarebbe convenzionata dall’ente (o associazione) emettitore della Carta del Turista virtuale, per la sola campagna di fidelizzazione.
Ogni qualvolta l’impiego dello strumento prepagato su marchio internazionale avvenisse presso tali esercenti, le meccaniche promozionali previste (ad esempio gli sconti per l’accesso alle strutture o la fruizione dei percorsi tematici nella zona per cui la Carta del Turista è emessa),  potrebbero essere parimenti applicate e l’ente o associazione che, insieme all’intermediario autorizzato, ha emesso la carta, potrebbe ricevere una retrocessione per transazione.

Con questo articolo si è conclusa la rassegna intitolata alle Carte del Turista, che PagamentiDigitali ha voluto dedicare – non a caso durante il mese di agosto – a tutti coloro che, sotto l’ombrellone o fra i ridenti altipiani di un paesaggio alpino, pur con l’attenzione mitigata dal clima vacanziero, hanno potuto scrutare oltre, affrancandosi dalla miopia di un sguardo, troppo spesso complice dell’immobilismo.

Mi congedo con una frase di Kafka (a mio avviso la meno Kafkiana tra quelle che conosco) che ben si attaglia agli argomenti trattati ed alle evoluzioni che, per essi, ho raccontato : “Lascia dormire il futuro come merita: se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato“.

Come dire … le opportunità ci sono, ma è opportuno saperle cogliere nel momento giusto.
NOTE

[1] Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106.

[2] Ci si riferisce in questo caso ai soli esercenti convenzionati dal medesimo ente o associazione che ha emesso la Carta del Turista, presso i quali è possibile ottenere degli sconti sull’acquisto di prodotti

[3] PSD Payment Services Directive – 2007/64/EC è stata recepita in Italia con il D.lgs 27 gennaio 2010 n. 11. È la direttiva comunitaria sui servizi di pagamento.

[4] EMD2 (o nuova EMD, o anche IMEL2) – 2009/110/EC è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 16 aprile 2012, n. 45. È la direttiva comunitaria sulla moneta elettronica.

[5] Gli IMEL sono gli Istituti di Moneta Elettronica autorizzati, ai sensi della direttiva comunitaria 2009/110/EC, recepita in Italia con il D.lgs 45/2012, all’emissione di moneta elettronica ed alla prestazione di servizi di pagamento.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati