Ampliare la tutela dei consumatori attraverso l’aggiornamento della normativa affinché tenga conto delle nuove pratiche di acquisto grazie all’e-commerce. È questo il presupposto da cui nasce la Direttiva Omnibus che, con grande ritardo rispetto agli altri Paesi europei (la scadenza prevista era novembre 2021), è entrata in vigore anche in Italia.
Le novità introdotte prevedono aggiornamenti di cui gli operatori e-commerce devono tenere conto: nuovi casi di pratiche sleali, nuove modalità nell’annuncio di riduzione dei prezzi, obblighi e sanzioni.
Cos’è la Direttiva Omnibus
La Direttiva UE 2019/2116, detta Direttiva Omnibus, è stata recepita con il Decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, entrato in vigore il 2 aprile scorso. Alcune norme, fra cui ad esempio quelle rispetto all’indicazione dei prezzi durante le campagne promozionali di vendita, entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2023.
Il nuovo Decreto legislativo apporta modifiche al Codice del Consumo, emanato con il Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, che comprende le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e la maggior parte delle disposizioni emanate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del consumatore.
L’aggiornamento della normativa ha il duplice obiettivo di tutelare maggiormente i consumatori e di rendere omogeneo il quadro delle sanzioni applicate a livello europeo. Più nel dettaglio, si rafforza la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.
Le principali novità riguardano:
- Nuove pratiche commerciali sleali e ingannevoli, fra cui la “dual quality”, cioè la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche
- Un’informazione più trasparente nei confronti del consumatore negli annunci di riduzione del prezzo
- La modifica del regime sanzionatorio, che viene armonizzato a livello europeo.
Direttiva Omnibus, si amplia l’elenco delle pratiche commerciali sleali
Secondo l’AGCM, per “pratica commerciale” si intende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo (incluso il direct marketing e la confezione dei prodotti) e il marketing, che un professionista pone in essere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori.
La pratica commerciale è considerata scorretta quando, in contrasto con il principio della diligenza professionale, rischia di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta.
Il Codice del Consumo comprende fra le pratiche commerciali scorrette quelle ingannevoli, che inducono in errore il consumatore medio falsandone il processo decisionale di acquisto, e quelle aggressive, quando l’impresa fa leva su molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, anche in base a natura, tempi e modalità della pratica commerciale.
Fra le pratiche commerciali che devono essere considerate in ogni caso scorrette, la nuova normativa include:
- La dual quality, cioè la promozione di un bene come identico ad un altro che viene venduto in uno Stato membro e che, però, ha caratteristiche essenzialmente diverse.
- La presentazione dei risultati di una ricerca online come parole chiave o dati, senza indicare in modo chiaro quando vengono proposti annunci pubblicitari a pagamento che possono offrire una migliore classificazione dei prodotti
- La pubblicazione della recensione di un prodotto attribuita a consumatori che avrebbero acquistato quel bene, senza però aver adottato misure ragionevoli e proporzionate per verificare che tale recensione sia il frutto dell’effettivo utilizzo del prodotto
- L’invio (o la commissione dell’invio da parte di terze persone) di recensioni false tese a promuovere il proprio prodotto.
Gli annunci di riduzione del prezzo
Quando si applica uno sconto, ora è necessario indicare chiaramente anche il prezzo precedente, cioè il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti la riduzione del prezzo.
Se, come avviene nelle campagne di fine stagione, vengono applicati più volte dei ribassi, va considerato come prezzo precedente quello relativo al primo annuncio di riduzione esposto.
Come comportarsi se un prodotto è stato immesso sul mercato da meno di un mese? In questo caso l’annuncio di riduzione dovrà riportare il prezzo precedente, indicando però il periodo temporale di riferimento, che sarà necessariamente inferiore a 30 giorni.
Infine, questa norma non viene applicata in caso di sconti su prodotti deperibili alimentari e agricoli, vendite sottocosto e prezzi di lancio.
Gli obblighi per gli operatori e-Commerce
Le nuove regole si traducono in ulteriori obblighi per gli operatori e-commerce, ma possono rappresentare anche un’opportunità per valorizzare le informazioni presentate dai merchant e fidelizzare i clienti grazie ad una comunicazione ancora più trasparente.
Ad esempio, è importante dichiarare l’introduzione di sistemi di verifica delle recensioni dei prodotti, un elemento su cui la maggior parte dei consumatori fa affidamento nel momento di fare un nuovo acquisto e scegliere fra più alternative.
Analogamente, va esplicitata l’informativa che determina la possibilità di avere prezzi personalizzati per determinati consumatori o categorie di consumatori in base ad una profilazione automatizzata.
Infine, in caso di sconto va indicato il prezzo precedente, almeno entro i 30 giorni precedenti all’applicazione della riduzione.
Le nuove sanzioni pecuniarie
Con la Direttiva Omnibus vengono riviste anche le sanzioni pecuniarie previste in ottima di maggiore omogeneità a livello europeo.
Ecco le principali modifiche:
- aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni (cioè la cifra più alta che ci si troverebbe a pagare) da parte dell’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) in caso di pratica commerciale scorretta
- la sanzione massima irrogabile sarà pari al 4% del fatturato prodotto in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere oppure diffuse a livello
- aumento a 10 milioni della sanzione da parte dell’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelle inibitorie oppure di rimozione degli effetti degli impegni assunti
- introduzione di sanzioni armonizzate a livello europeo anche quando un professionista utilizza clausole definite vessatorie
Inoltre, i consumatori lesi potranno adire il giudice ordinario per ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e sono infine introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.