Le carte di credito revolving sono una modalità di finanziamento rotativo che prevede la possibilità di utilizzare un importo prestabilito potendo rimborsarlo anche in forma rateale.
Le carte di credito revolving sono dei veri e propri finanziamenti e pertanto rientrano nella disciplina del credito al consumo, se rilasciate a soggetti che le utilizzano per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale, o in generale alle disposizioni che disciplinano l’erogazione del credito qualora si tratti di carte rilasciate a soggetti commerciali o professionali.
Cosa vuol dire carta di credito revolving
La particolarità delle carte revolving rispetto alle carte di credito ordinarie è che l’addebito per il rimborso dell’importo del credito concesso non avviene con un unico addebito, ma è rateizzato e dilazionato nel tempo a seconda di quanto originariamente pattuito tra l’ente emittente ed il soggetto affidatario del credito.
Il termine “revolving” si riferisce al fatto che il credito disponibile può essere “rivolto” o utilizzato nuovamente dopo che è stato ripagato.
Come anticipato, trattandosi di un’operazione di erogazione di credito, le carte di credito revolving rientrano nella disciplina del Testo Unico Bancario – TUB (D.L.vo n. 385/1993), in particolare a queste tipologie di carte è applicabile la disciplina del Titolo VI del TUB, che comprende specifiche disposizioni in merito alla possibilità di pubblicizzare tale tipo di prodotti (per cui deve essere sempre indicato il TAEG applicato ed una serie di ulteriori informazioni relative ai costi applicati dall’ente emittente), sulla necessità della forma scritta per la stipulazione dei contratti relativi all’erogazione del finanziamento collegato alla carta di credito revolving nonché previsioni in favore del cliente (come, ad esempio, quella relativa all’applicabilità dei prezzi e delle condizioni pubblicizzati più favorevoli se difformi da quelli contrattualmente previsti).
Carte di credito revolving per i consumatori
Se il soggetto che intende attivare un contratto per una carta di credito revolving rientra nella categoria dei “consumatori”, ossia di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, sono applicabili le norme relative al “credito ai consumatori” del TUB che intendono offrire maggiori garanzie di trasparenza dell’operazione e tutele al prenditore del credito.
In particolare, oltre a stabilire la necessità di fornire, prima della conclusione del contratto, specifiche indicazioni su tassi e costi complessivi applicati e l’obbligo di forma scritta del contratto, la tutela del consumatore viene assicurata anche tramite il riconoscimento allo stesso di un diritto di recesso (entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione delle informazioni obbligatoriamente previste) ed il diritto di rimborsare in ogni momento il credito concesso.
Come funzionano le carte di credito revolving
Le carte di credito revolving operano come normali carte di credito, con la differenza per che per il debitore è possibile procedere al rimborso con pagamenti rateali di un determinato importo.
In sostanza, quando viene attivata una carta di credito revolving l’emittente concede un finanziamento al titolare della carta di un importo determinato. Tale finanziamento può essere utilizzato, in tutto o in parte. Al momento del pagamento della quota mensile, per un importo pari al rimborso minimo selezionato dall’utente o al maggior importo che il medesimo può versare, il credito disponibile viene ripristinato corrispondentemente alla quota di capitale versata e potrà essere così riutilizzato dal titolare della carta.
La particolarità delle carte revolving è che le stesse offrono una modalità flessibile per il rimborso del credito, dato che l’importo minimo mensile da versare può essere selezionato dal debitore sulla base delle proprie capacità economiche. Il credito è suddiviso in capitale e interessi del finanziamento, e la quota di rimborso normalmente è volta a ripianare tale due componenti.
È opportuno evidenziare che trattandosi di un contratto di finanziamento preliminare alla conclusione dello stesso è la verifica del merito creditizio che deve essere svolta dall’intermediario finanziario sulla base di quanto stabilito all’art. 124 bis del TUB. Tale valutazione richiede l’esame della situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente, e può comportare l’interrogazione di una delle banche dati (Sistemi Informativi Creditizi – SIC) in cui vengono raccolte le informazioni circa l’andamento degli eventuali finanziamenti in essere (o già esauriti) di cui risulti beneficiario il richiedente stesso.
L’intermediario è obbligato, prima di effettuare le interrogazioni o le segnalazioni alle banche dati, ad informare il debitore che si sta procedendo in tal senso.
Qualora da tale interrogazione emergano dei precedenti non positivi (ritardi nel pagamento o insoluti) o un’eccessiva esposizione debitoria rispetto le capacità reddituali o patrimoniali del soggetto richiedente, la richiesta di finanziamento potrebbe non venire accolta dall’intermediario finanziario, che non rilascerà la carta di credito revolving.
Migliori carte di credito revolving
Le carte revolving sono un prodotto offerto oramai da quasi tutti gli intermediari bancari e finanziari. Si differenziano soprattutto per tipologia e ammontare di costi applicati, sia al finanziamento in sé sia alle singole operazioni.
Nella scelta di una carta revolving è opportuno tenere in considerazione se sia previsto il pagamento di un canone annuale, che può incidere notevolmente sui costi complessivi che il titolare della carta deve affrontare.
Altro elemento da valutare è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che costituisce il tasso di interesse complessivo del credito che viene applicato al finanziamento. L’indicazione del TAEG è sempre obbligatoria secondo le previsioni del TUB (e sulla base delle varie indicazioni e modelli forniti dai regolamenti della Banca d’Italia). Per alcune carte revolving il TAEG arriva anche al 23% annuo sul complessivo finanziamento erogato. Se a ciò si aggiunge che potrebbero essere anche previste commissioni per ogni singolo prelievo (anche calcolati in percentuale all’importo prelevato) è facile comprendere che il costo complessivo del credito ottenuto con la carta revolving può raggiungere anche un importo percentuale molto elevato rispetto al credito concesso.
Le carte di credito revolving possono normalmente essere utilizzate sia per gli acquisti presso i negozi, sia per gli acquisti online sia per effettuare dei prelievi, dato che si attestano normalmente sui più diffusi circuiti internazionali (Visa, Mastercard o American express).
Inoltre, alcuni intermediari per promuovere l’utilizzo della propria carta periodicamente propongono alcune offerte come la possibilità di ottenere un importo (fisso o in percentuale) di cash back sugli acquisti (ossia il riaccredito di somme in favore del titolare della carta) o altre tipologie di offerte promozionali (come buoni acquisto su alcuni siti di e-commerce molto noti).
Alcune carte revolving, inoltre, possono offrire anche ulteriori vantaggi ai titolari, connessi in particolare ad esigenze che possono sorgere in occasione di viaggi (ad esempio, il servizio prenotazioni, assicurazioni sui bagagli, etc.).
Carta revolving: cosa succede se non paghi ?
Trattandosi di un contratto di finanziamento, il mancato rimborso della rata minima costituisce un vero e proprio inadempimento contrattuale e determina la possibilità per l’intermediario finanziario di risolvere il contratto stesso.
In caso di mancato adempimento al pagamento di una rata di rimborso usualmente l’ente emettitore della carta concede un ulteriore termine al debitore affinché lo stesso provveda a detto saldo.
Qualora l’inadempimento persista l’operatore finanziario avrà facoltà di risolvere il contratto di credito e richiedere il saldo in unica soluzione dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi.
Segnalazione alle centrali rischi creditizie in caso di mancato pagamento
È opportuno evidenziare che il mancato pagamento del rimborso rateale comporta anche la segnalazione di tale inadempimento presso le centrali rischi creditizie (le banche dati di informazione creditizia sopra citate), determinando così una segnalazione negativa in capo al debitore.
Detta segnalazione può pregiudicare eventuali future richieste di finanziamento dato che incide negativamente sul merito creditizio del soggetto a cui era stata rilasciata la carta di credito revolving. È quindi necessario prestare molta attenzione al puntuale pagamento dei rimborsi periodici previsti al fine di evitare conseguenze che possono riverberarsi sulla futura capacità di ottenere credito dal sistema bancario.
Qualora, invece, il titolare della carta di credito revolving voglia estinguere definitivamente il rapporto contrattuale dovrà provvedere al saldo dell’intero credito concesso e per il quale risulta essere esposto nei confronti dell’emittente della carta.
Occorre osservare che il meccanismo delle carte revolving, che consentono di ottenere un credito rotativo i cui importi si “ripristinano” dopo ogni versamento effettuato dal titolare della carta, può dar adito in realtà a maggiori spese da parte del titolare. Infatti, la permanenza della situazione debitoria comporta la maturazione degli interessi in favore dell’ente emettitore, mentre la possibilità di rimborsare anche solo in parte le somme può indurre il titolare a riutilizzare le somme divenute disponibili, così ritrovandosi esposto finanziariamente per un periodo di tempo anche più ampio a quello preventivato.
Per poter accelerare il ripianamento di tale debito è sempre possibile decidere di aumentare l’importo del rimborso rateale, così da riuscire ad estinguere in minor tempo la somma ancora dovuta.
Chi può offrire le carte revolving
Trattandosi di una forma di credito le carte revolving possono essere offerte solamente dai soggetti autorizzati ai sensi della normativa bancaria (banche e intermediari finanziari).
I soggetti emittenti, infatti, sono sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia dato che il TUB concede ai soli intermediari finanziari iscritti nell’apposito elenco tenuto da detta autorità di concedere finanziamenti “sotto qualsiasi forma”.
È importante, quindi, verificare che la carta revolving sia offerta da uno di tali soggetti (ricordando che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione bancaria o finanziaria in un Paese membro dell’Unione Europea consente di offrire servizi anche negli altri Paesi membri).